Onorevoli Colleghi! - In Italia la cura e l'assistenza delle persone non autosufficienti sono, da sempre, affidate prevalentemente alle pratiche familiari. Una diminuzione, anche piccola, nella disponibilità delle famiglie può causare una forte crescita della domanda di assistenza e di servizi. La rete parentale, infatti, presenta una gravissima fragilità per la difficoltà, delle famiglie più giovani, da un lato, di conciliare lavoro e accudimento dei congiunti e, dall'altro, per i problemi di «tenuta fisica» dei nuclei più anziani a causa dell'impegno totalizzante che ciò comporta.
L'invecchiamento della popolazione ha fatto emergere due problemi principali a cui il sistema assistenziale italiano è chiamato con urgenza a fare fronte: da un lato è cresciuto il numero degli anziani che vivono soli o per i quali la rete dei sostegni familiari si è indebolita; dall'altro aumenta il numero di anziani esposti al rischio di perdere la loro autosufficienza fisica o psichica.
Non vi è dubbio che poter diventare anziani significa soprattutto, nella biografia individuale, recuperare, quando permanga uno stato di autosufficienza, un tempo nuovo che può ancora essere ricco di progettualità individuale e relazionale.
Certo, ci si riferisce in particolare alle prime età anziane, età che sono ancora risorse nella consapevolezza, appunto, che un'altra fase della vita, l'ultima, può diventare soprattutto vincolo.
È qui che si pone l'esigenza di una considerazione nuova del tema della non autosufficienza che contrasti l'istituzionalizzazione
a) aumentare in misura consistente il numero delle persone non autosufficienti che possano beneficiare delle prestazioni assistenziali fino a pervenire a un universalismo vero;
b) potenziare e variare tanto le opportunità di assistenza a domicilio e sul territorio, superando la frammentarietà e i forti squilibri territoriali che sinora hanno contraddistinto la rete dei servizi esistenti, quanto l'offerta di sostegno economico;
c) rafforzare i diritti soggettivi delle persone non autosufficienti rendendo esigibile il diritto alla prestazione.
In questa prospettiva il tema delle risorse finanziarie a disposizione diventa tema dirimente per chiunque si accinga alla predisposizione di un efficace e non propagandistico intervento legislativo che si proponga di rendere davvero praticabili tutele e sostegni.
In altri Paesi europei la discussione dura da anni e i modelli di intervento adottati sono già in corso di correzione alla luce delle esperienze effettuate.
In alcuni Paesi si è deciso di socializzare il rischio o ricorrendo a un sistema di tipo assicurativo pubblico obbligatorio a base contributiva, o ad uno di tipo universale coperto da specifiche entrate fiscali. In altri Paesi si è prevista una compartecipazione alla spesa degli utenti, in altri si è proceduto alla privatizzazione dell'assistenza.
Da tempo operano, quindi, schemi di intervento di cui si possono misurare l'efficacia e il livello di gradimento dei cittadini.
Il tema della redistribuzione di risorse pubbliche esistenti secondo nuove priorità, nonché il nodo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili, è apparso urgente e di non facile soluzione per tutte le forze politiche che, nel corso delle ultime legislature e in quella appena iniziata, hanno presentato al Parlamento progetti di legge sul tema del sostegno alla non autosufficienza, evidenziando come questa questione richieda soluzioni inedite e coraggiose in ordine all'innovazione del welfare e alla messa a disposizione di risorse, tali da rendere esigibile per i cittadini non autosufficienti e per le loro famiglie, su tutto il territorio nazionale, un diritto all'assistenza sancito già dalla legge n. 328 del 2000, ma che deve prendere corpo attraverso una adeguata strumentazione organizzativa e finanziaria.
Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.
Il testo in esame, volto ad accrescere le risorse finanziarie necessarie al potenziamento del sistema di protezione sociale a favore dei soggetti bisognosi di un'assistenza continuativa, in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, tiene comunque conto di quanto stabilito dalla legge n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
I servizi e le prestazioni per i soggetti non autosufficienti, previsti dalla normativa vigente, sono garantiti innanzitutto dal Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli interventi di prevenzione, riabilitazione e cura. A carico delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali sono poste importanti misure di sostegno sia di natura previdenziale (indennità di accompagnamento e di comunicazione) che assistenziale (secondo i princìpi stabiliti dalla legge n. 328 del 2000 di riforma del sistema dei servizi e interventi sociali). Più in generale, vanno ricordate le disposizioni di natura fiscale (detrazioni sul reddito e deduzioni per l'abitazione principale) nonché gli interventi per favorire l'accesso ad immobili di proprietà comunale alle categorie dei portatori di handicap e dei soggetti più svantaggiati.
Il testo si compone di sei articoli ed è volto a incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti. A tale fine, l'articolo 1 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, cioè di coloro che hanno subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale. È importante precisare che il testo si riferisce a tutte le persone non autosufficienti indipendentemente da età e causa (persone che non riescono a svolgere le funzioni essenziali nell'ambito della vita quotidiana). Inoltre le prestazioni previste dal Fondo, prevalentemente di carattere domiciliare, non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria.
Ai sensi dell'articolo 2, il Fondo è destinato ad erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione, a potenziare la rete dei servizi ed erogare le